← Italia

LEGGE 19 maggio 1976, n. 322 - Normattiva

LEGGE 19 maggio 1976, n. 322 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 maggio 1976, n. 322 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/1987 --> Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987) (GU n.141 del 29-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale. La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età. I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n. 73 (in G.U. la s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.