Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327 ultimo aggiornamento all'atto: 13/06/1980 --> Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980) (GU n.88 del 01-04-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge: Art. 1 I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.