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LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327 - Normattiva

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327 ultimo aggiornamento all'atto: 13/06/1980 --> Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980) (GU n.88 del 01-04-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge: Art. 1 I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo. (

(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo "deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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