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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327 ultimo aggiornamento all'atto: 03/10/1987 --> Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 03 ottobre 1987, n. 404 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987) (GU n.180 del 04-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-8-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno
  2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.
  3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.
  4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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