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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 328 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 328 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 328 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese per l'estrazione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni ed indennità di licenziamento. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.98 del 26-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione. Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e il commercio, PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: Art. 1 Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonché le indennità che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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