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LEGGE 3 giugno 1949, n. 331 - Normattiva

LEGGE 3 giugno 1949, n. 331 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 giugno 1949, n. 331 Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari. (GU n.147 del 30-06-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione. Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte. È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario. I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente. È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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