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LEGGE 18 luglio 1980, n. 338 - Normattiva

LEGGE 18 luglio 1980, n. 338 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 luglio 1980, n. 338 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino. (GU n.196 del 18-07-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-7-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, sono aggiunte le seguenti: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari; dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: MORLINO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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