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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1981, n. 338 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1981, n. 338 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1981, n. 338 Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1 luglio 1979, di indennità di rischio e insalubrità, di maneggio valori e di servizio notturno. (GU n.178 del 01-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 96; Visti gli accordi del 4 luglio 1980 intervenuti tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Monopoli e fra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dei monopoli di Stato (A.N.D.A.M.S.), con i quali si è convenuto di dare attuazione alla disciplina già concordata, concernente la concessione di indennità di rischio e insalubrità al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Decreta: Art. 1 Indennità di rischio e insalubrità Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennità giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrità per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale. Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella: Gruppi di appartenenza Importo I L. 1.500 II L. 1.350 III L. 1.050 IV L. 600 Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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