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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339 ultimo aggiornamento all'atto: 05/02/2020 --> Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020) (GU n.158 del 10-06-1982 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3orig. 4 5orig. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-7-2017 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato; Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego ((, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.)) La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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