qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 ultimo aggiornamento all'atto: 20/04/2026 --> Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026) (GU n.100 del 30-04-2019) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Misure fiscali per la crescita economica 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 3 bis 3 ter 3 quater 3 quinquiesorig. 3 sexies 4agg.1 orig. 4 bis 4 ter 4 quater 4 quinquies 4 sexiesagg.1 orig. 4 septies 4 octies 4 novies 4 decies 5agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 bis 5 ter 6orig. 6 bis 7orig. 7 bis 7 ter 8 9orig. 10agg.1 orig. 10 bis 11agg.1 orig. 11 bis 12orig. 12 bisorig. 12 ter 12 quater 12 quinquiesorig. 12 sexies 12 septies 12 octies 12 noviesagg.2 agg.1 orig. 13agg.1 orig. 13 bis 13 ter 13 quateragg.2 agg.1 orig. 14orig. 15orig. 15 bis 15 ter 15 quater 16orig. 16 bisagg.2 agg.1 orig. 16 ter 16 quater 16 quinquiesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo II Misure per il rilancio degli investimenti privati 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 18 bis 18 teragg.1 orig. 18 quateragg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 19orig. 19 bis 19 ter 20orig. 21orig. 22orig. 23orig. 24orig. 25 26orig. 26 bis 26 ter 26 quater 27orig. 28orig. 28 bis 29orig. 30agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30 bis 30 teragg.1 orig. 30 quater Capo III Tutela del made in Italy 31agg.1 orig. 32agg.1 orig. Capo IV Ulteriori misure per la crescita 32 bis 33agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 33 bis 33 ter 34agg.1 orig. 35orig. 36agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 36 bisorig. 36 ter 37agg.1 orig. 38agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 38 bis 38 ter 38 quaterorig. 39 39 bis 39 ter 40orig. 41orig. 41 bis 42orig. 43orig. 44agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 44 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 45 46orig. 47agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47 bis 48orig. 49agg.3 agg.2 agg.1 orig. 49 bisorig. 49 ter 50agg.1 orig. 50 bis 51 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-2020 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la crescita economica; Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi 1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.