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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340 ultimo aggiornamento all'atto: 22/08/1952 --> Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1952) (GU n.150 del 04-07-1949 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CAPO II Assegnazione degli alloggi 13 14orig. 15 16 17 18 19 20 21 CAPO III Amministrazione degli alloggi 22 23 24 25 CAPO IV Finanziamento dei piani di costruzione 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CAPO V Disposizioni finali 37 38 39 40 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 28, secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L.400.000 per ogni vano, che potrà essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potrà essere in conseguenza ridotto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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