alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 ultimo aggiornamento all'atto: 04/05/2018 --> Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2018) (GU n.282 del 04-12-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Allegato A Allegato Aagg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-3-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346; Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³. 2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.