tto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. 342 ultimo aggiornamento all'atto: 30/11/1998 --> Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 25-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1998) (GU n.237 del 10-10-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18orig. 19 20 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-11-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocittà e autonomie locali; ((Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti;)) Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente"; b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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