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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 346 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 346 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 346 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetterie annessi a pubblici esercizi. (GU n.146 del 11-06-1962 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ai emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana Pubblici Esercizio e la Federazione Nazionale dei Lavoratori d'Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto precitato; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritefiche per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; Visto l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi, stipulato tra le Federazioni predette; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960 e n. 115 del 31 ottobre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali normativi di lavoro 15 maggio 1959, l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 e l'accordo collettivo 18 febbraio 1957 relativi ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina è da caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria, e confetteria, annessi a pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si sommininistrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S. negozi di pasticceria e confetteria, reparti, di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI- SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 114. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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