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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 352 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 352 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 352 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli Istituiti autonomi per le case popolari d'Italia. (GU n.122 del 19-05-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Accordi nazionali Accordi nazionali Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, stipulato tra la Associazione Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; Visto l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, e relativa tabella, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, stipulato tra l'Associazione, Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e L'Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d'Italia; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 del 26 gennaio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati l'accordo nazionale di lavoro 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, e l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi nazionali anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti Autonomi Case Popolari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 153. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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