ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 352 Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. note: Entrata in vigore della legge: 15/12/1990 (GU n.280 del 30-11-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-12-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Vista la legge 17 agosto 1969, n. 908; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile; Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del citato regolamento; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1989, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Al primo comma dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, sono aggiunte le seguenti voci: "noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati; recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici; noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti; giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990 Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 85 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 8 del R.D. n. 2440/1023 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000". Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000". - Il D.P.R. n. 1544/1955 reca norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956. - La legge n. 908/1960 reca: "Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusiva dell'Amministrazione centrale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960. - La legge n. 141/1963 reca: "Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1963. Successivamente l'Ispettorato ha assunto la denominazione di Direzione generale in base alla legge 31 ottobre 1967, n. 1085 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 novembre 1967). Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha nuovamente assunto la denominazione di Ministero dei trasporti in base alla legge 14 agosto 1974, n. 377 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1974). - Il D.P.R. n. 438/1964 concerne l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 30 giugno 1964. - Il D.P.R. n. 746/1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 1986. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.