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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1991 --> Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. note: Entrata in vigore del decreto: 06/11/1991.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 411 (in G.U. 30/12/1991, n.304). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1991) (GU n.260 del 06-11-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, al fine di assicurare continuità ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa dell'approva- zione da parte del Parlamento dell' apposito disegno di legge di riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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