LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 ultimo aggiornamento all'atto: 21/10/1995 --> Provvedimenti urgenti per il processo civile. note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/
- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995) (GU n.281 del 01-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 76) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74orig. 75orig. 76orig. 77orig. 78 79 80 81 82 83 84 85orig. 86orig. 87 88 89agg.1 orig. 90agg.2 agg.1 orig. 91agg.2 agg.1 orig. 92agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Saggio degli interessi)
- L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art.
- - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi