← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 356 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 356 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 356 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste. (GU n.217 del 20-08-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-9-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24 - è modificato nel senso che sono soppresse le parole "e di scienze politiche". Art. 25 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di 4 anni. I titoli d'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge". Nello stesso articolo l'insegnamento di "diritto coloniale" è soppresso. Art. 26 - è modificato nel senso che nel primo comma la parola "stabilite" è sostituita con la parola "consigliate". Nel secondo comma, alle parole "al diritto processuale civile e al diritto coloniale" vengono sostituite le parole "e al diritto processuale civile". Art. 27 - è modificato nel senso che nel secondo comma la parola "deve" è costituita con la parola "può". Gli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 34 sono soppressi. Art. 35 - è abrogato e sostituito del seguente: "I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso. I laureati di altre facoltà potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso". Art. 36 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Della facoltà fanno parte i seguenti Istituti: 1) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile; 2) Istituto di diritto pubblico interno; 3) Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata; 4) Istituto di diritto romano e di storia del diritto; 5) Istituto di diritto del lavoro". Art. 38 (già 35) - è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche potranno essere iscritti al terzo anno di corso". Art. 39 (già 36) - della facoltà di scienze politiche fa parte l'istituto di scienze politiche. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1974 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5. - SCIARRETTA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.