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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1957, n. 360 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1957, n. 360 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 maggio 1957, n. 360 ultimo aggiornamento all'atto: 26/07/1957 --> Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-

  1. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 24 luglio 1957, n. 582 (in G.U. 26/07/1957, n.185). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/1957) (GU n.139 del 03-06-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-6-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie e artistiche di ogni ordine e grado; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1956-
  2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n.
  3. - CARLOMAGNO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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