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Normattiva - Il portale della legge vigente

--> --> ORDINANZA 5 agosto 1988, n. 366 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 5 agosto 1988, n. 366 Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "quaderno di campagna". note: Entrata in vigore dell'atto: 26/08/1988 (GU n.200 del 26-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987; Ritenuta l'opportunità di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; Considerato che il sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 assorbe il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna; Viste le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217, n. 462 e n. 65 del 3 aprile, 30 maggio, 30 ottobre 1987 e 27 febbraio 1988 concernenti l'istituzione del quaderno di campagna (rispettivamente in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80, n. 127, n. 262 e n. 59 del 6 aprile, 3 giugno, 9 novembre 1987 e 11 marzo 1988); Ordina: Art. 1 1. Il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna deve ritenersi inglobato nel sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. Il termine previsto dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65, è di conseguenza sostituito dalla data di decorrenza dell'emanando decreto di cui all'art. 15, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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