DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 368 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 368 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.174 del 10-07-1973) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-7-1973 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 266 a 272 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art.
- - La Scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica neurochirurgica. Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni. Potrà esservi ammesso un numero di diciotto allievi complessivo per i quattro anni di corso. Art. 267, - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica. Art.
- - Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferito negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università. Art.
- - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti: Annuali: Neuroanatomia (1° corso); Neurofisiologia (1° corso); Semeiotica e clinica neurologica (1° corso); Elementi di psichiatria (1° corso); Neuro-oftalmologia (2° corso); Neuro-otoiatria (2° corso); Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso); Anestesiologia (3° corso); Neuropatologia (3° corso); Neurochirurgia infantile (4° corso); Tecniche operatorie (4° corso); Neurochirurgia stereotassica (4° anno); Neurotraumatologia (4° corso); Neurochirurgia spinale (4° corso). Biennali: Neuro-radiologia (3° e 4° corso). Quadriennali: Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art.
- - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: 1° corso: 1) Neuro-anatomia; 2) Neuro-fisiologia; 3) Semeiotica e clinica neurologica; 4) Elementi di psichiatria; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). 2° corso: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Neuro-otoiatria; 3) Elettroencefalografia ed elettromiografia; 4) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3). 3° corso: 1) Anestesiologia; 2) Neuropatologia; 3) Neuroradiologia; 4) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2). 4° corso: 1) Tecniche operatorie; 2) Neuroradiologia; 3) Neurotraumatologia; 4) Neurochirurgia stereotassica; 5) Clinica neurochirurgica; 6) Neurochirurgia infantile; 7) Neurochirurgia spinale. Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7). Art.
- - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori dell'istituto di clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'Università. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami. Art.
- - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n.
- - VALENTINI nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi