DECRETO-LEGGE 13 novembre 1989, n. 370 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli
cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 13 novembre 1989, n. 370 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1989 --> Modifica della disciplina della custodia cautelare. note: Entrata in vigore del decreto: 14/11/1989.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1989, n. 410 (in G.U. 30/12/1989, n.303). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989) (GU n.266 del 14-11-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue:
- a)il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente: "2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
- b)il sesto comma è sostituito dal seguente: "La durata complessiva della custodia cautelare non può superare: cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1); un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2); due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3); ((tre anni e tre mesi)) per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
- c)l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "La durata della custodia cautelare ((non può comunque superare un terzo del massimo della pena)) temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.";
- d)nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi