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LEGGE 26 maggio 1966, n. 371 - Normattiva

LEGGE 26 maggio 1966, n. 371 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 maggio 1966, n. 371 Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n.

  1. (GU n.142 del 11-06-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-6-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti: "Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo
  2. Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità". Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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