sualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374 Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94. note: Entrata in vigore del decreto: 14-11-1998 (GU n.254 del 30-10-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-11-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione dell'ISAE 1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi. 2. L'ISAE, con unica sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. È retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11. 3. L'ISAE è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati. 4. L'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 3 aprile 1997, n 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818, reca: "Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale per lo studio e la congiuntura (ISCO), con sede in Roma". - La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca: "Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO)". - La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato): "6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.