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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375 ultimo aggiornamento all'atto: 13/06/1966 --> Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1966) (GU n.97 del 22-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641; Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme; Ritenuta la necessità di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, è stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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