← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze. (GU n.118 del 25-05-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-6-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 73, comma primo, dopo le parole: "in scienze naturali" sono aggiunte le seguenti: "in scienze biologiche e in scienze geologiche". Dopo l'attuale art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art.

  1. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali:
  2. Istituzioni di matematiche;
  3. Fisica;
  4. Chimica generale ed inorganica;
  5. Chimica organica;
  6. Botanica (biennale);
  7. Zoologia (biennale);
  8. Anatomia comparata;
  9. Anatomia umana;
  10. Istologia, ed embriologia;
  11. Fisiologia generale (biennale);
  12. Chimica biologica;
  13. Igiene. Sono insegnamenti complementari:
  14. Chimica fisica;
  15. Biologia generale;
  16. Antropologia;
  17. Genetica;
  18. Patologia generale;
  19. Microbiologia;
  20. Entomologia agraria;
  21. Fisiologia vegetale;
  22. Patologia vegetale;
  23. Geologia;
  24. Paleontologia;
  25. Statistica. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Art.
  26. - Lo studente non può presentarsi all'esame di anatomia comparata se non ha superato l'esame di anatomia umana; all'esame di botanica se non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; all'esame di paleontologia se non ha superato gli esami di botanica e di zoologia; all'esame di statistica se non ha superato l'esame di istituzioni di matematiche. Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di botanica e di zoologia, e del corso di anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta. Art.
  27. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali:
  28. Istituzioni di matematiche;
  29. Fisica sperimentale (biennale);
  30. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
  31. Mineralogia;
  32. Geologia;
  33. Geologia applicata;
  34. Paleontologia;
  35. Geografia;
  36. Geografia fisica;
  37. Topografia, e cartografia;
  38. Fisica terrestre;
  39. Petrografia. Sono insegnamenti complementari:
  40. Chimica fisica;
  41. Geochimica;
  42. Astronomia;
  43. Zoologia;
  44. Botanica;
  45. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
  46. Meccanica razionale con elementi di staticagrafica e disegno;
  47. Statistica. Per l'insegnamento di analisi matematica, lo studente dovrà sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro da lui scelti fra i complementari. Gli insegna menti geologici saranno accompagnati da una sistematica applicazione sul terreno. Art.
  48. - Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia; all'esame di geologia applicata se non ha superato l'esame di geologia. Al termine della prima metà dei corsi di geologia e di paleontologia lo studente dovrà superare una prova pratica scritta. All'attuale art. 89 è aggiunto quanto appresso: "il candidato alla laurea in scienze biologiche deve sostenere una prova, pratica di cultura generale; il candidato alla laurea in scienze geologiche devo sostenere una prova pratica di cultura generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n.
  49. - PALLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.