izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. 379 Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "G. Capilupi", con sede in Capri. (GU n.154 del 19-06-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-7-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'ente comunale di assistenza di Capri gestisce l'ospedale "G. Capilupi", con sede nel comune medesimo; Visto il provvedimento del medico provinciale di Napoli in data 30 settembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale "G. Capilupi" non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visto il verbale in data 24 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "G. Capilupi", con sede in Capri (Napoli), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: A) Immobili: Edificio dell'ospedale "G. Capilupi", sito in Capri, alla via provinciale Anacapri, per un valore capitale approssimativo di L. 1.500.000; Terreno adiacente all'ospedale, riportato in catasto alla partita 561, foglio IV, particella 88, per un valore approssimativo di L. 50.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.