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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 386 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 386 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 386 ultimo aggiornamento all'atto: 07/02/1953 --> Formazione dei conti consuntivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953) (GU n.107 del 10-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 Entro un anno dalla entrata, in vigore del presente decreto, il presidente dell'Istituto nazionale della assicurazione contro le malattie provvederà alla formazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari decorsi dalla data di istituzione dell'Istituto sino a tutto il 1947, non ancora compilati a causa degli, eventi bellici. I predetti consuntivi, dopo che su di essi avrà riferito con apposita relazione il Collegio sindacale, saranno approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sarà anche stabilita la misura del compenso da corrispondere al presidente dell'Istituto stesso in relazione all'incarico di cui al primo comma del presente articolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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