LEGGE 2 agosto 1975, n. 387 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 agosto 1975, n. 387 Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n.223 del 22-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-9-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori generali previsti dalla lettera
- a)del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I rappresentanti del personale di cui alla lettera
- d)del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato. Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti. Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi