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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 39 - Normattiva

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 39 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 gennaio 1952, n. 39 Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole. (GU n.33 del 08-02-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-2-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580 che, con la riscossione del semestre 1 ottobre 1951, sono rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore. L'ufficio pagatore accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, riscontrerà la regolarità della domanda in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce. Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarità di essa e della avvenuta apposizione del bollo di pagamento sui titoli, sarà munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma. L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con la contabilità dei pagamenti e con un elenco riassuntivo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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