LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39 ultimo aggiornamento all'atto: 16/02/1991 --> Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991) (GU n.51 del 22-02-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3 4 5 6 7 8 9 10orig. 11orig. 12 13orig. 14 15 16 Allegati Quadro D Quadro D Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.
(1)
(2)(
(3)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 34, comma 5)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO
(1)2) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO
(1)2)
(3)La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi