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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2025 --> Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.97 del 28-04-2009) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO IInterventi immediati per il superamento dell'emergenza 1orig. 1 bis 2agg.1 orig. 2 bis 3agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 7orig. 8agg.1 orig. CAPO IIMisure urgenti per la ricostruzione 9agg.1 orig. 9 bisorig. CAPO IIIInterventi per lo sviluppo socio-economicodelle zone terremotate 10agg.1 orig. CAPO IVMisure per la prevenzione del rischio sismico 11orig. CAPO VDisposizioni di carattere fiscalee di copertura finanziaria 12agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO VIDisposizioni finali 15agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16agg.2 agg.1 orig. 17orig. 18agg.1 orig. 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

  1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. ((
  2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
  3. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile
  4. ))
  5. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 ((del presente articolo)) , in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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