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LEGGE 21 maggio 1951, n. 390 - Normattiva

LEGGE 21 maggio 1951, n. 390 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 maggio 1951, n. 390 Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali. (GU n.133 del 14-06-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-6-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali. Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni è composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali; di un membro nominato dal prefetto della Provincia; di un membro nominato dall'Amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse. Il presidente è nominato nel seno del Comitato di amministrazione. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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