DECRETO 24 ottobre 2000, n. 391 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 24 ottobre 2000, n. 391 ultimo aggiornamento all'atto: 03/01/2007 --> Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n.
- note: Entrata in vigore del decreto: 13-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2007) (GU n.302 del 29-12-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-1-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero; Visto l'articolo 11, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modifiche necessarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le unità dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
- Le tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n.
- - Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del 1994, recita: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
- - Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
- - Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del 1994 recita: "I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 454 del 1994 si veda nelle note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi