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LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 - Normattiva

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.211 del 29-07-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DEL CONTRATTO DI LOCAZIONECapo ILOCAZIONE DI IMMOBILIURBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE 1orig. 2 3orig. 4 5 6orig. 7 8 9agg.1 orig. 10 11 12agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19orig. 20orig. 21orig. 22orig. 23orig. 24orig. 25orig. 26agg.1 orig. Capo II LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DIABITAZIONE 27agg.1 orig. 28orig. 29orig. 30agg.3 agg.2 agg.1 orig. 31 32agg.1 orig. 33 34agg.1 orig. 35 36 37 38orig. 39 40 41 42orig. Capo III DISPOSIZIONI PROCESSUALI 43agg.2 agg.1 orig. 44agg.2 agg.1 orig. 45agg.3 agg.2 agg.1 orig. 46agg.2 agg.1 orig. 47agg.2 agg.1 orig. 48agg.3 agg.2 agg.1 orig. 49agg.2 agg.1 orig. 50agg.2 agg.1 orig. 51agg.3 agg.2 agg.1 orig. 52agg.2 agg.1 orig. 53agg.2 agg.1 orig. 54orig. 55 56orig. 57agg.1 orig. TITOLO II DISCIPLINA TRANSITORIACapo ICONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE 58agg.1 orig. 59agg.1 orig. 60orig. 61orig. 62orig. 63orig. 64orig. 65agg.2 agg.1 orig. 66orig. Capo II CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLODI ABITAZIONE 67agg.2 agg.1 orig. 68 69agg.3 agg.2 agg.1 orig. 70 71 72 73agg.2 agg.1 orig. Capo III DISPOSIZIONI PROCESSUALI 74 TITOLO III FONDO SOCIALE 75orig. 76orig. 77orig. 78orig. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI 79agg.1 orig. 80orig. 81 82 83orig. 84 85 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-12-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Durata della locazione) La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. (

(25)) --------------- AGGIORNAMENTO
(25)La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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