i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 5 settembre 1997, n. 392 Regolamento recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso. note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997 (GU n.264 del 12-11-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-11-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è il seguente: "Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I dicumenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.