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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 399 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 399 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 399 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco, attività di pompe e trasporti funebri e servizi di pulizia pavimenti, vetrine e simili. (GU n.149 del 14-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività ed i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari (servizi recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.), stipulato tra l'Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico; al quale ha aderito, in data 31 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.Na.L. -; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1947, e relativo protocollo, per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese suddette, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto collettivo che precede; al quale ha aderito, in data 31 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.Na.L. -; Visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al predetto contratto collettivo 30 settembre 1947; Visti: - l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, e relativa tabella, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco; - l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nei settore delle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri; - l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, e relativa tabella, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.; stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, la Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari del Traffico; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 140 e n. 41, in data 16 febbraio 1961 e 2 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto: - contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari (servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.) contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1947, per il personale impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico - trasporti complementari (servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.); - regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al predetto contratto collettivo 30 settembre 1947; - accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco; - accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri; - accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia pavimenti, vetrine e simili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco, attività di pompe e trasporti funebri e servizi di pulizia pavimenti, vetrine e simili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 76. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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