← Italia

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399 - Normattiva

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 marzo 1968, n. 399 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.98 del 17-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-7-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati. Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare. Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

  1. a)quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
  2. b)la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
  3. c)la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
  4. d)le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
  5. e)quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti. Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o più integratori per mangimi. Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici. Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati. Sono "mangimi semplici integrati medicati", "mangimi composti integrati medicati" e "nuclei medicati" le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o più integratori medicati per mangimi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.