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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40 - Normattiva

LEGGE 6 marzo 1998, n. 40 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998 (GU n.59 del 12-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 40) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I PRINCIPI GENERALI 1 TITOLO I Principi generali 2 3 TITOLO II Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno el'allontanamento dal territorio dello StatoCAPO IDisposizioni sull'ingresso e il soggiorno 4 5 6 7 TITOLO II Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno el'allontanamento dal territorio dello StatoCAPO IIControllo delle frontiere, respingimento ed espulsione 8 9 10 11 12 13 14 15 TITOLO II Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno el'allontanamento dal territorio dello StatoCAPO IIIDisposizioni di carattere umanitario 16 17 18 TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO 19 20 21 22 23 24 25 TITOLO IV Diritto all'unità familiare e tutela dei minori 26 27 28 29 30 31 TITOLO V Disposizioni in materia sanitaria, nonchè diistruzione, alloggio, partecipazione alla vitapubblica e integrazione socialeCAPO IDisposizioni in materia sanitaria 32 33 34 TITOLO V Disposizioni in materia sanitaria, nonchè diistruzione, alloggio, partecipazione alla vitapubblica e integrazione socialeCAPO IIDisposizioni in materia di istruzionee diritto allo studio e professione 35 36 37 TITOLO V Disposizioni in materia sanitaria, nonchè diistruzione, alloggio, partecipazione alla vitapubblica e integrazione socialeCAPO IIIDisposizioni in materia di alloggioe assistenza sociale 38 39 TITOLO V Disposizioni in materia sanitaria, nonchè diistruzione, alloggio, partecipazione alla vitapubblica e integrazione socialeCAPO IVDisposizioni sull'integrazione socialesulle discriminazioni e istituzione del fondoper le politiche migratorie 40 41 42 43 44 TITOLO VI Disposizioni concernenti i cittadini degli statimembri dell'Unione europea 45 TITOLO VII Norme finali 46 47 48 49 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
  2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
  3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
  4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica.
  5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
  6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di attuazione", è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma secondo, della Costituzione della Repubblica italiana: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art.
  8. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "
  9. Con decreto del Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro di pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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