icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40 ultimo aggiornamento all'atto: 28/05/2025 --> Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2025) (GU n.45 del 24-02-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I PRINCIPI GENERALI 1orig. 2 3 CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE 4agg.1 orig. 5 6 7 CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO 8agg.1 orig. 9orig. CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATEALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONEMEDICALMENTE ASSISTITA 10 11 CAPO V DIVIETI E SANZIONI 12agg.1 orig. CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE 13orig. 14orig. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 15orig. 16 17 18orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-6-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità). 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.