← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. 400 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. 400 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. 400 Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Mistero della Resurrezione, nel comune di Venezia. (GU n.207 del 09-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-8-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia in data 15 dicembre 1970, integrato con dichiarazione del 28 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Mistero della Resurrezione, in Marghera di Venezia. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n.
  2. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.