icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 30 marzo 2001, n. 400 ultimo aggiornamento all'atto: 26/10/2007 --> Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2007) (GU n.260 del 08-11-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 7orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-11-2007 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività; Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti; Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi; Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.