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LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401 - Normattiva

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale. (GU n.231 del 03-10-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al comma 2, le parole: "con imprese operanti in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "con imprese aventi sede legale in Italia". All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: "
  2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato". All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purché aventi sede legale in Italia". All'articolo 6: al comma 1, dopo le parole: "servizi specialistici" sono aggiunte le seguenti: "aventi i requisiti di cui all'articolo 1"; al comma 2, le parole: "alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "ad una delle imprese convenzionate". L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Segreto d'ufficio). -
  3. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.
  4. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale".
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto
  7. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 ottobre
  8. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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