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LEGGE 1 luglio 1970, n. 406 - Normattiva

LEGGE 1 luglio 1970, n. 406 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 luglio 1970, n. 406 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso. (GU n.164 del 02-07-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti: "Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato. L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo. I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica. Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto"; All'articolo 2, primo alinea, le parole: "i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza"; All'articolo 3, primo comma, le parole: "penultimo comma dell'articolo 272" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale"; Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1970 SARAGAT RUMOR - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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