ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 408 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa. (GU n.183 del 06-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-7-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Nell'art. 62, concernente il corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti: archeologia cristiana; storia dell'arte del medio e estremo Oriente; storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche; filologia armena; storia del disegno e della grafica. Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: letteratura italiana teatrale; stilistica e metrica; teoria della letteratura; filologia francese; geografia urbana; geografia rurale; storia delle tecniche artistiche; iconografia e iconologia; storia della tradizione manoscritta; storia della lingua latina; didattica del latino; dialettologia greca. Nell'art. 63, concernente il corso di laurea in filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti: storia del Risorgimento; storia del diritto italiano; diplomatica; storia ed istituzioni nord-americane; storia ed istituzioni latino-americane; storia ed istituzioni dell'Africa; storia ed istituzioni dell'Asia; storia ed istituzioni dei paesi arabi; storia delle istituzioni; storia dell'agricoltura; paleografia e diplomatica; storia dell'Europa orientale; filologia biblica. Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: teoria e storia dei sistemi filosofici; storia delle dottrine teologiche; esegesi biblica; storia della storiografia filosofica; filosofia della politica; semiotica. Nell'art. 64, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: didattica delle lingue straniere moderne; storia della lingua tedesca; storia della lingua portoghese. Nell'art. 67, concernente il corso di laurea in storia, negli elenchi degli insegnamenti complementari distinti per indirizzi sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: Indirizzo antico: * storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane; civiltà antiche dell'Italia meridionale; topografia antica; iranistica; filosofia dell'India e dell'Asia orientale; indologia; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo medievale: archeologia e topografia medievali; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo moderno: * storia delle istituzioni sociali e politiche; * storia medioevale; * storia contemporanea; * demografia storica; * antropologia sociale; storia della Toscana nell'età moderna; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica. Indirizzo contemporaneo: storia del movimento operaio e sindacale; storia dei trattati e delle relazioni internazionali; * storia delle istituzioni sociali e politiche; * storia medioevale; * storia moderna; antropologia sociale; storia dell'Italia post-unitaria; geografia applicata; * storia delle dottrine economiche; * storia della scienza e della tecnica; demografia storica. Il testo dell'art. 71, concernente norme per il conseguimento del diploma di laurea, è soppresso e sostituito come segue: "Art. 71. - La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche; quella per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), a discipline linguistiche e/o letterarie". Gli articoli 73, 74, 75 e 76, concernenti un seminario, annesso alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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