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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 41 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 41 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 41 ultimo aggiornamento all'atto: 06/02/1953 --> Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953) (GU n.52 del 04-03-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-3-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulle proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro e per l'assistenza post-bellica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, servizi di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando: 1) Siano stati internati o deportati dai tedeschi o dai fascisti; 2) ovvero siano stati richiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'azienda almeno per un anno; 3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualità di partigiani combattenti. Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità. La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che, sia stato assunto in sostituzione del personale richiamato alle armi. Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione siano stati devoluti ad altre aziende, la riassunzione deve essere disposta, da queste. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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