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LEGGE 5 agosto 1975, n. 412 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1975, n. 412 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1975, n. 412 Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento. (GU n.229 del 28-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-9-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Norme generali Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale. I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

  1. a)preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
  2. b)favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
  3. c)consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
  4. d)permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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