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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 413 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 413 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 413 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova. (GU n.210 del 12-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-8-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1651, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 380, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il n. 5 è abrogato e sostituito dal seguente: n. 5 - Scuola di clinica dermosifilopatica, che conferisce il diploma di specialista in clinica dermosifilopatica. L'art. 381 è modificato nel senso che gli ordinamenti delle, scuole di specializzazione in "Chirurgia", in "Clinica dermosifilopatica", in "Oncologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia (durata del corso: anni 5) 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso d'operazioni; Chirurgia sperimentale: Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso d'operazioni: Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia e istologia patologica. 3° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica strumentale ed endoscopica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Radiologia; Anatomia e istologia patologica. 4° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia ed ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. La scuola ha sede, per il primo biennio, presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica, e per il triennio successivo presso la clinica chirurgica generale. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso gli istituti sede della scuola, con presenza giornaliera negli ambulatori e ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria. Per i corsi che non siano propri degli istituti sede della scuola possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Numero massimo degli specializzandi: 100 per i cinque anni di corso (vestiti per ogni anno). Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Anatomia e istologia normale della cute; Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; Microbiologia e parassitologia applicate; Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: Patologia delle malattie cutanee; Patologia delle infezioni sessuali; Anatomia e istologia patologica della cute; Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; Angiologia; Sessuologia; Clinica delle malattie cutanee; Clinica delle infezioni sessuali; Farmacologia e terapia medicamentosa; Fisioterapia dermatologica; Cosmetologia; Chirurgia plastica riparatrice; Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Numero massimo degli iscritti ai tre anni di corso: otto. Scuola di specializzazione in oncologia (durata del corso: anni 3) 1° Anno: Etiopatogenesi oncologica; Biochimica oncologica; Anatomia e istologia patologica dei tumori. 2° Anno: Oncologia sperimentale; Epidemiologia e statistica dei tumori. 3° Anno: Diagnosi citologica e citologia dei tumori; Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori; Organizzazione della lotta contro i tumori. I corsi saranno integrati da conferenze ed esercitazioni. La frequenza al corso e alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo di internato semestrale nei vari istituti designati dal direttore della scuola. È obbligatorio il superamento degli esami di un corso per il passaggio al corso successivo. In base alle disponibilità, locali, attrezzature, posti di lavoro dell'istituto, il numero massimo complessivo degli specializzandi per i tre anni di corso viene determinato in quarantacinque. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 100. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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