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LEGGE 26 luglio 1984, n. 413 - Normattiva

LEGGE 26 luglio 1984, n. 413 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 luglio 1984, n. 413 ultimo aggiornamento all'atto: 16/01/2014 --> Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014) (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE GENERALE 1 2 3 TITOLO I I SOGGETTI 4orig. 5 6orig. TITOLO II LE CONTRIBUZIONI 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TITOLO III LA POSIZIONE ASSICURATIVA 24 25orig. 26 27 28 TITOLO IV LE PRESTAZIONI 29 30 31orig. 32 33 34 35 36 37 TITOLO V NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI MARITTIMICAPO I.PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALL'AZIENDAAUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO 38 39 40 41 42 43 44 45 46 CAPO II. LAVORATORI MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTIITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 57 58 59 60 61 62 63 64 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Abbreviazione di indicazioni)

  1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
  2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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