← Italia

LEGGE 3 giugno 1950, n. 415 - Normattiva

LEGGE 3 giugno 1950, n. 415 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 giugno 1950, n. 415 Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica. (GU n.153 del 07-07-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perché dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate. Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:

  1. a)i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;
  2. b)previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati. Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno. Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame. È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.